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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 45

    Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

    Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

    Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed] [*] appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

    Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

    Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

    Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

    Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

    Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

    Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

    [*]L’ottavo comma dell’art. 45 è stato abrogato dall’art. 6, comma 16, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.